TESTAMENTO SOLIDALE

IL TESTAMENTO SOLIDALE
un atto di consapevolezza e di generosità

Fare un testamento solidale vuol dire tramandare i tuoi valori insieme a ciò  che scegli di donare.
È  un atto di consapevolezza e generosità che nulla toglie ai tuoi eredi e arricchisce il tuo testamento degli ideali in cui hai sempre creduto, come la solidarietà  e il senso di eguaglianza.
E’ una scelta che consentirà  di costruire un mondo che si prenda cura di chi è  malato e nel quale la ricerca contribuisca a sconfiggere malattie disabilitanti o mortali; un mondo che si preoccupi di tutelare i diritti e la dignità di tutte le persone.
E’ una scelta che ti permette di contribuire a cambiare il mondo, anche dopo la vita.  
Un gesto importante che trasformano in aiuto concreto, ogni giorno, attraverso l’impegno continuo, costante e testimoniabile.


COSA PUOI LASCIARE?

Fare un lascito solidale non vuol dire necessariamente donare l’intero patrimonio.
E’ possibile decidere di lasciare anche solo una parte dei tuoi beni:

  • una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
  • un bene mobile (come un’opera d’arte, un arredo o un gioiello);
  • un bene immobile (come un’appartamento);
  • la tua polizza vita (indicando l’associazione come beneficiaria).
ATTENZIONE:
affinché  il lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l’associazione beneficiaria.
 

LA TUA VOLONTA’
come fare testamento

Si può  fare testamento in qualsiasi momento.

Il testamento olografo, cioè  scritto integralmente di proprio pugno, è  il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è  necessario che sia datato, firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia scritto a mano dal testatore. Non può  essere scritto con strumenti meccanici o elettronici, come ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, e non può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.
Conservazione del testamento olografo.
Può  essere conservato dallo stesso testatore.
Per evitare che, dopo la morte, il testamento possa essere alterato, distrutto o non trovato, può  essere affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio.
La pubblicazione del testamento olografo spetta al notaio.

Il testamento pubblico.
Il testamento pubblico è  redatto da un pubblico ufficiale, il notaio, che provvede a raccogliere le volontà del testatore alla presenza di due testimoni. Conservazione del testamento pubblico.
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento viene conservato presso la sede del notaio, finché è in attività , e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione del testamento.
Il testamento pubblico ha la stessa validità  del testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo ha il vantaggio della competenza specifica in materia successoria del notaio che può suggerire le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di Legge.

Il testamento segreto. Il testamento segreto è  caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie.
Può  essere scritto dal testatore di proprio pugno e firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; se, invece, è  scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, dovrà essere firmato dal testatore anche su ciascun mezzo foglio.
Conservazione del testamento segreto.
Il testatore, alla presenza di due testimoni, deve presentare a un notaio il testamento in un plico già  sigillato o da sigillare e dichiarare che vi è contenuto il proprio testamento che rimane segreto perché  nessuno può  leggerlo.

Il testamento, in qualsiasi forma redatto, è  revocabile in qualsiasi momento.
Non è  necessario il suo ritiro 
dal notaio e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del testamento precedente, ad esempio con la formula “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”. 

VOGLIO LASCIARE AL MONDO
                  CURE E SPERANZA
PER CHI E’ MALATO E SOFFRE.

 Il testamento nell’ordinamento civile italiano è  un atto con cui un soggetto (detto testatore) dispone dei suoi averi o di parte di essi per il tempo in cui avrà cessato di vivere. È  un atto strettamente personale e non può  in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante. La volontà  testamentaria si basa su quattro principi fondamentali:

1. il principio di certezza: bisogna indicare in maniera chiara ed evidente la persona/e o l’ente/i a favore di cui è dettata la disposizione testamentaria;
2. il principio di personalità : è un atto personale che esprime le volontà personali e non può essere delegato ad altro soggetto;
3. il principio di formalismo: l’ordinamento richiede che la volontà testamentaria sia manifestata attraverso forme tipiche, espressamente e tassativamente previste (testamento olografo, pubblico o segreto);
4. il principio di revocabilità: consente al testatore di revocare, modificare e aggiornare più volte e fino all’ultimo momento di vita le disposizioni testamentarie. In mancanza di testamento valido oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma riguarda solo determinati beni, si apre, in tutto o in parte, la successione legittima.

La successione legittima e le quote disponibili
Si intende per successione legittima la parte dell’eredità  riservata per Legge agli eredi legittimari e di cui il testatore non può  disporre liberamente.
La successione legittima individua gli eredi legittimari nei seguenti soggetti: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi.
In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da quelli a lui più  vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più  lontani sino al sesto grado di parentela.
Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado e non vi sia una disposizione testamentaria, l’eredità  si devolve a favore dello Stato.
La quota disponibile è , invece, la parte di eredità  di cui il testatore può  disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai legittimari, come ad esempio le associazioni di volontariato.

Voglio lasciare al mondo
i valori in cui ho sempre creduto
per piantare il seme di un futuro
migliore per tutti